BALIO (Balivo)
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= Giudice
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CANCELLIERE
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= Veniva eletto direttamente
dal Signore del
Luogo e poteva essere del posto o forestiero.
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CASTALLO
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= Eseguiva le citazioni nelle
cause civili.
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MASTRI DI STRADA
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= Aveva ampia e piena autoritą
di comandare
ed imporre per utilitą pubblica.
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OFFITIALI
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oo
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= Erano in numero di 4 e
venivano eletti nelle
feste di Natale e al principio del mese di luglio,
prestando giuramento avanti al Vicario.
Intendevano alla cosa pubbblica e potevano
adunare il popolo a consiglio.
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PODESTA'
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= Capo del comune, rendeva la
giustizia.
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SCENDICATORI
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= Erano in numero di 3 eletti
dagli Offitiali al
termine della carica del vicario e dovevano
controllare l'operato del vicario; n. 2 venivano
eletti dagli Offitiali nuovi per controllare gli
Offitiali che lasciavano la carica. Potevano
emettere sentenza contro la loro cattiva
amministrazione.
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VEDETORI
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= Erano in numero di 4 e
venivano nominati per
elezione. Stimavano i danni e riferivano al
vicario. Pare che durassero in carica un anno.
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VICARIO
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= Amministrava la giustizia e
giurava toccando le
sacre scritture in presenza degli Offitiali.
Risiedeva nella propria casa e viveva a sue
spese. Aveva potere in cose civili estraordinarie,
esclusi i malefitii.
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VIALI
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= Erano 4 e nominati dai
Signori o loro luogotenenti,
duravano in carica un anno, prestando giuramento
nel mese di gennaio. Intendevano agli edifici sia
in strade pubblicheche private ed alla campagna e
potevano emettere sentenze in materia. |